Art. 18.
(Attestato di fine servizio).

      1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
      2. L'attestato di fine servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio prestati presso la pubblica amministrazione:

          a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

          b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di avviamento al lavoro.

      3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è altresì computato per l'elevazione del limite massimo di età ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
      4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.